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STATUTO

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STATUTO

TITOLO I

NATURA E FINALITÀ DEL SODALIZIO

ARTICOLO 1

La Società Unione Mutuo Soccorso (S.U.M.S.- Maschile) (di seguito chiamata anche Sodalizio), costituita il 28 maggio 1876, è retta dal presente statuto. La sua sede è nella Repubblica di San Marino in Via Gino Giacomini, 58.

ARTICOLO 2

Il Sodalizio, a carattere apolitico, ha per scopo principale la promozione di iniziative improntate sulla fratellanza e sulla concordia civica, al fine dell’elevazione culturale e del mutuo soccorso fra i propri aderenti.

E’ escluso ogni e qualsiasi scopo di lucro.

ARTICOLO 3

L’elevazione culturale si attua con idonee iniziative, di carattere permanente od occasionale, divulgativo o specialistico, editoriale o non, che il Consiglio Direttivo riterrà di adottare

Le iniziative da promuovere ai fini della fratellanza e della concordia civica potranno svilupparsi con l’organizzazione di sedi di ritrovo, manifestazioni e feste, soggiorni ed escursioni collettive, ed ogni altra che costituisca occasione di incontro e di frequentazione fra i soci e i familiari.

ARTICOLO 4

Il mutuo soccorso si realizza principalmente nei seguenti modi:

a)-con elargizioni a soci inabili al lavoro per malattia od infortunio, a giudizio del Consiglio Direttivo;

b)-con sovvenzioni o provvidenze di carattere sociale o assistenziale;

c)-con l’attribuzione di un assegno vitalizio a favore dei soci in regola senza interruzioni con i versamenti delle quote dovute, secondo le entità e le procedure previste nel tempo dai regolamenti che vengono approvati dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo,con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 5

Per essere ammessi al Sodalizio occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza sammarinese o residenza anagrafica a San Marino;

- età minima 18 anni e massima di 55 anni;

- avere la piena capacità giuridica;

- non aver riportato condanne penali per reati di natura dolosa;

- non aver procedimenti penali in corso, sempre per reati di natura dolosa;

- avere indiscussa onorabilità e probità.

I requisiti di cui sopra dovranno essere documentati da certificazione rilasciata dai pubblici uffici in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di ammissione.

ARTICOLO 6

Le domande di ammissione devono essere rivolte per iscritto, corredate dai certificati di cui al precedente articolo, alla Segreteria del Sodalizio. Sulle stesse deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo con provvedimento motivato se la decisione è negativa.

ARTICOLO 7

L’ammissione del socio comporta per lo stesso l’accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le delibere prese dai vari organi sociali, nonché il pagamento puntuale delle quote sociali, dell’eventuale contributo al Fondo Assegni Vitalizi nei casi previsti all’Art. 4 comma c) e di eventuali contributi che venissero stabiliti. Il socio ammesso acquista il diritto alla corresponsione di eventuali elargizioni dopo un anno dall’ammissione, mentre diviene titolare dei diritti e doveri conseguenti un mese dopo l’ammissione.

ARTICOLO 8

Le dimissioni da socio dovranno essere inoltrate per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto e provvede alle formalità del caso.

Qualora il socio voglia rientrare a far parte del Sodalizio dovrà inoltrare domanda e soddisfare tutti gli obblighi che il Consiglio Direttivo fisserà, specie per quanto riguarda le contribuzioni e le quote sociali arretrate.

Non potrà comunque riacquisire il diritto alle indennità e assegni vitalizi, se alla data della riammissione ha un’età superiore a quella prevista dal regolamento

Coloro che per qualunque motivo perdono la qualità di socio non hanno diritto al rimborso delle quote d’iscrizione o di contribuzione.

ARTICOLO 9

Il socio che cambia domicilio deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria.

ARTICOLO 10

Il socio non sammarinese, non più in possesso del requisito dell’iscrizione anagrafica in San Marino, perde la qualifica di socio e non avrà diritto ad alcuna restituzione delle quote o contributi versati.

I soci che non rispettano le norme statutarie, le deliberazioni prese dagli organi statutari, che danneggiano moralmente e materialmente il Sodalizio, potranno incorrere nella sospensione dalla Società. I soci che riportino condanne penali definitive per reati non colposi di particolare natura che possano gravemente compromettere il buon nome del Sodalizio, potranno essere espulsi.

I provvedimenti di sospensione e di espulsione sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Contro la delibera, il socio, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, può proporre appello all’Assemblea dei soci che, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, dovrà deliberare definitivamente nella prima seduta. L’appello per entrambe le sanzioni sopra previste, comporta la sospensione del socio dal sodalizio, fino alla definitiva pronuncia dell’Assemblea.

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere motivati.

TITOLO III

ORGANI DEL SODALIZIO

ARTICOLO 11

Gli organi del Sodalizio sono:

- l’Assemblea Generale dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio Sindacale;

- il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 12

L’Assemblea è competente a deliberare:

- l’approvazione del rendiconto annuale;

- la nomina di tutte le cariche sociali;

- la nomina dei rappresentanti del Sodalizio nell’ambito della Fondazione San Marino, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino- SUMS e degli altri Enti per i quali competa al Sodalizio;

- tutti gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare quelli che dispongano od impegnino il patrimonio sociale; in questi casi è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 dei votanti;

- su ogni proposta di modifica statutaria;

- ogni proposta di modifica dello Statuto della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino - SUMS e degli Enti o Società per i quali ne abbia competenza;

- sulle proposte di modifica dei regolamenti interni e su quello che disciplina l’erogazione degli assegni vitalizi;

- su ogni altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

L’Assemblea Generale dei soci è convocata dal Presidente per disposizione del Consiglio Direttivo ed ha luogo normalmente una volta all’anno, allo scopo di esaminare il bilancio di esercizio, le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale e di procedere alla loro approvazione.

La convocazione potrà essere richiesta anche dal Collegio Sindacale, o da almeno un decimo (1/10) dei soci che ne facciano domanda scritta al Presidente, con la indicazione degli argomenti da porsi in discussione.

ARTICOLO 14

L’Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente, entro tre mesi dalla richiesta con avviso da inviarsi ai soci, contenente l’indicazione della data e dell’ orario della prima e di eventuale seconda convocazione, degli argomenti posti all’ordine del giorno e della sede in cui avrà luogo. Possono essere utilizzati in aggiunta all’avviso, anche manifesti pubblici o altri mezzi multimediali.

Tra le comunicazioni e la data di convocazione dovranno decorrere almeno dieci giorni.

L’ Assemblee è valida qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, qualora siano presenti almeno quaranta soci.

ARTICOLO 15

L’Assemblea può discutere e deliberare unicamente sugli oggetti posti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 16

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, o per votazione segreta, a mezzo palle, o per scheda, o con sistemi elettronici, o per acclamazione. Qualora si debba deliberare su persone si procede sempre con votazione segreta e altrettanto avviene allorché un quarto dei presenti decida in tale senso, a richiesta anche di un solo socio presente.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni sono valide allorché ottengano la maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per i casi diversi previsti nello statuto; in caso di parità di voti si rinvia ad una successiva Assemblea.

ARTICOLO 18

La procedura per le elezioni delle cariche sociali e per qualsiasi altra nomina che compete all’Assemblea è la seguente:

Il Presidente invita i soci presenti a proporre le candidature in ragione di almeno tanti nominativi quanti sono i posti da ricoprire più due.

Ogni socio non può proporre più di un nominativo. I candidati dovranno essere presenti in Assemblea e potranno dichiarare la non disponibilità alla accettazione dell’incarico; al di fuori di questa eventualità, durante la fase delle votazioni, nessuno potrà prendere la parola.

I nominativi dei candidati sono posti in votazione in base all’ordine col quale sono stati proposti; nelle votazioni per scheda i nominativi vengono elencati in ordine di presentazione.

Il Presidente può proporre una votazione accorpata nel caso non vi sia uno stesso nominativo candidato a più posti nello stesso ente.

Saranno proclamati eletti coloro che otterranno, nelle rispettive votazioni, il maggior numero di voti dei votanti; e in ogni caso non meno di un terzo (1/3) dei voti arrotondato per eccesso. In caso di parità si procederà immediatamente alla votazione di ballottaggio.

Le votazioni con più candidati ad un solo posto o a più posti potranno eseguirsi anche con unica scheda, recante i nominativi di tutti i candidati. Su tale scheda i votanti potranno esprimere tutte le preferenze che crederanno, anche in numero superiore ai posti da ricoprire.

Fino al completo esaurimento di tutte le votazioni inerenti la nomina o il gruppo di nomine previste nel comma dell’ordine del giorno non sarà data all’Assemblea alcuna comunicazione in ordine ai risultati del voto.

Qualora al termine della votazione risultassero vacanti uno o più posti, la votazione sarà proposta nell’Assemblea successiva. Per i posti che rimanessero vacanti resteranno in carica i membri con minore anzianità di nomina, a parità di nomina prevale quello con maggiore anzianità di iscrizione al Sodalizio.

Tutte le operazioni di voto a scrutinio segreto vengono controllate da almeno tre scrutatori designati seduta stante dall’Assemblea, i quali assicurano il corretto svolgimento delle operazioni e la loro segretezza fino alla comunicazione dell’esito finale a cura del Presidente.

Non sono ammessi al voto i candidati, gli ascendenti e i discendenti diretti di primo grado dei candidati, in tutte le votazioni che riguardano essi ed i concorrenti al medesimo posto.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea Generale ed è composto di sette membri oltre al Presidente. Ne fanno inoltre parte a tutti gli effetti il Vice-Presidente della Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino – SUMS ed uno dei membri rappresentanti del Sodalizio in carica nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, designato dal Consiglio Direttivo e per la durata di un anno eventualmente rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Probiviri ed i Sindaci Revisori restano in carica tre anni, sono rieleggibili per un altro triennio, non sono successivamente rieleggibili se non trascorso un anno dall’ultimo periodo di carica effettiva.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina nel suo seno del Vice-Presidente, del Segretario, del Cassiere; è facoltà del Consiglio Direttivo conferire particolari incarichi per determinate mansioni ai propri componenti o a soci sia per un tempo determinato sia per il periodo di tempo non superiore a quello del mandato del Consiglio stesso.

Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri di ordinaria amministrazione; sono inoltre di sua competenza:

- l’amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;

- l’esecuzione delle norme statutarie e regolamentari nonché la applicazione delle delibere della Assemblea dei soci;

- la stesura del bilancio annuale e della relazione accompagnatoria;

- esprimere pareri in tutti i casi previsti dal presente Statuto;

- l’applicazione delle sanzioni previste;

- l’ammissione dei nuovi soci;

- la determinazione della quota associativa e di iscrizione;

- la dichiarazione di decadenza dei soci;

- le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti;

- la proposta di modifica dell’assegno vitalizio;

- la determinazione degli emolumenti al Segretario ed al Cassiere;

- la nomina dei rappresentanti del Sodalizio in enti diversi da quelli indicati all’art. 28;

- l’assunzione di personale.

ARTICOLO 21

Il Consiglio si riunisce normalmente almeno sei volte all’anno; può essere convocato in qualsiasi momento su decisione del Presidente o di almeno cinque dei suoi componenti, che dovranno fissare l’ordine del giorno da discutere. Le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei votanti.

L’assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo di un componente, comporta la decadenza dello stesso dall’incarico; di ciò il Presidente ha l’obbligo di dare comunicazione in apposito comma all’Assemblea nella sua prima seduta che provvederà immediatamente ad eleggere un nuovo componente che resterà in carica per un triennio.

TITOLO VI

IL PRESIDENTE

ARTICOLO 22

Il Presidente è nominato dall’Assemblea Generale, ha la rappresentanza legale del Sodalizio a tutti gli effetti, convoca e presiede la Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, autorizza le spese ordinarie, è responsabile della supervisione generale di tutto l’andamento del Sodalizio.

ARTICOLO 23

Il caso di suo impedimento od assenza temporanei, tutte le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-Presidente, o in mancanza dal Consigliere Anziano di nomina od eventualmente di età.

ARTICOLO 24

L’Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può procedere in qualsiasi momento anche per acclamazione alla nomina del Presidente Onorario. Tale carica è prevista a vita salvo casi gravi di incompatibilità.

TITOLO VII

IL SEGRETARIO

ARTICOLO 25

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute delle Assemblee e di quelle del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato il registro dei soci; iscrive in apposito registro i soci che fruiscono della indennità vitalizia; cura la corrispondenza; firma mandati e documenti su ordine del Presidente.

TITOLO VIII

IL CASSIERE

ARTICOLO 26

Il Cassiere è responsabile della custodia dei valori di proprietà della Società, tiene il libro di Cassa e ne cura la redazione, effettua operazioni bancarie su esplicito mandato del Presidente.

TITOLO IX

I SINDACI REVISORI

ARTICOLO 27

La gestione contabile del Sodalizio e la regolare tenuta dei libri sociali, sono controllate da due Sindaci Revisori; gli stessi debbono esaminare i bilanci annuali del Sodalizio e predisporre una relazione prima della presentazione degli stessi all’esame della Assemblea dei soci. Possono presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, sono eletti fra i soci del Sodalizio dall’Assemblea per un triennio, possono essere rieletti per un altro triennio ma non per il successivo in analogia a quanto previsto per la rielezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

TITOLO X

RAPPRESENTANTI DEL SODALIZIO IN ALTRI ORGANISMI – PROBIVIRI

ARTICOLO 28

Sia per i Rappresentanti del sodalizio presso la Fondazione San Marino - Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino - SUMS, sia presso la S.A. Silo Molino Forno, la nomina avviene nelle forme e con i criteri previsti dagli Artt. 16, 17 e 18 del presente Statuto; mentre la durata delle cariche, le incompatibilità, la rieleggibilità e quant’altro inerente restano regolate dagli Statuti interni di quegli Enti.

In seno alla Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS il Sodalizio provvede alla nomina del Vice-Presidente, di tre componenti il Consiglio di Amministrazione , di due componenti effettivi e di uno supplente del Collegio Sindacale.

In seno alla S.A. Silo Molino Forno il Sodalizio nomina due Consiglieri di Amministrazione ed un Sindaco.

ARTICOLO 29

Il Collegio dei Probiviri, composto di almeno tre membri, la cui anzianità di iscrizione sia superiore a dieci anni che restano in carica e sono rieleggibili, come previsto per gli altri organismi statutari, esprime pareri morali tutte le volte che l’Assemblea o il Consiglio Direttivo intendano ricorrere al loro consiglio.

È tenuto ad esprimere all’Assemblea il proprio parere in ogni caso di ricorso di soci contro le delibere assunte ai sensi dell’Art.10 del presente statuto.

TITOLO XI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 30

Il Patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni e da qualsiasi entrata che pervenga al Sodalizio per Statuto o deliberazione di altri Enti, Società o privati. Il capitale liquido potrà essere depositato presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A., investito in capitali immobiliari e mobiliari o in altro modo conveniente per il Sodalizio.

Per l’alienazione e l’acquisto di immobili occorre la delibera dell’Assemblea dei soci.

TITOLO XII

ARTICOLO 31

Il Sodalizio non può venire sciolto se non per causa di forza maggiore o per delibera dei tre quarti dei soci riuniti in apposita Assemblea. In tale eventualità l’Assemblea dovrà deliberare il riparto del Patrimonio che non potrà comunque essere diviso fra i soci.

ARTICOLO 32

La società ha una propria bandiera che potrà essere esposta nella Sede o altrove su disposizione del Presidente. Dovrà essere accompagnata dallo stesso o da altri soci dallo stesso delegati.

ARTICOLO 33

L’erogazione dei sussidi e della indennità vitalizia ed il funzionamento di eventuali enti o aziende dipendenti saranno disciplinati da appositi regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 34

L’erogazione dei sussidi e delle indennità vitalizie e il funzionamento di eventuali Enti o Aziende dipendenti saranno disciplinate da appositi regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 35

Il presente Statuto approvato dalla Assemblea Generale dei soci in data 25 ottobre 2002 può essere modificato in tutto o in parte dalla Assemblea appositamente convocata. La delibera che apporta modifica parziale o totale dello Statuto e del Regolamento Assegni Vitalizi approvato nell’Assemblea, dovrà ottenere il voto dei 2/3 dei presenti. Non si può procedere alla modifica, parziale o totale, dello Statuto e del Regolamento Assegni Vitalizi senza che da parte del Presidente si sia proceduto all’invio del nuovo testo proposto a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

REGOLAMENTO ASSEGNI VITALIZI

ARTICOLO 1

I soci della SOCIETA’ UNIONE MUTUO SOCCORSO (S.U.M.S.) che al raggiungimento del 65° anno di età risultino iscritti da almeno 40 anni, durante i quali abbiano regolarmente versato al sodalizio le quote di appartenenza di volta in volta stabilite dalla Assemblea, hanno diritto a percepire un assegno vitalizio annuale della entità che verrà stabilita dalla Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 2

La regolare corresponsione degli assegni vitalizi ai soci che ne hanno diritto è garantita da uno speciale fondo autonomo inserito nel bilancio del Sodalizio.

ARTICOLO 3

Il fondo di cui al precedente articolo è costituito dalle somme stanziate periodicamente dalla Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo a seconda delle necessità.

L’entità degli assegni vitalizi viene determinata dalla Assemblea Generale dei soci, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, che dovrà tenere conto, oltreché delle effettive disponibilità del fondo e delle possibilità sociali ad integrarlo, anche della normale prevedibile incidenza economica della variazione sulla consistenza del fondo negli anni successivi.

ARTICOLO 4

L’erogazione dell’assegno avviene per tredici mensilità di eguale importo, di cui le ultime due corrisposte nel mese di dicembre.

Il Consiglio Direttivo potrà disporre il pagamento delle mensilità raggruppandole con cadenze non superiori al trimestre.

Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età. In caso di decesso ogni frazione di mese viene considerata pari ad una mensilità.

ARTICOLO 5

I soci iscritti dopo il 25° anno di età non maturano il diritto all’assegno vitalizio, fatti salvi i diritti acquisiti in forza di precedenti normative in materia.
Ultimo aggiornamento ( Lunedì 25 Agosto 2008 07:40 )